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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 ст. 162

Capo VI. Dei principali doveri e del contegno dei convittori.

ДействуетОфициальный текст

Ai convittori ed ai semi-convittori che manchino ai propri doveri, od offendano, nella scuola o nel convitto, la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti punizioni; a) ammonizione privata; b) privazione parziale o totale delle ricreazioni per non piu' di un giorno; c) ammonizione data dal rettore, in presenza della squadra, alla quale l'alunno appartiene; d) ammonizione solenne, da comunicarsi alla famiglia dell'alunno ed a tutte le squadre, con ordine del giorno del rettore; e) allontanamento dal convitto; f) espulsione dai convitti. Per i provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) deve sentirsi il parere del collegio di vigilanza. Contro le punizioni di cui alle lettere e) ed f) il padre dell'alunno, o chi ne ha la rappresentanza legale, puo' ricorrere alla Giunta per l'istruzione media entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale ricorso non sospende l'applicazione della punizione. La deliberazione della predetta Giunta ha carattere d provvedimento definitivo a tutti gli effetti.