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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 ст. 32

Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.

ДействуетОфициальный текст

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i documenti seguenti: a) atto di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita'; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) certificato di moralita' rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e morale del candidato e' accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione puo' essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedelta' ed onore; e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario; f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento; g) ricevuta del pagamento della tassa, giusta quanto e' stabilito nell'art. 30; h) quando si tratti di concorsi per posti di istitutore o di vice-economo, il titolo legale di studio (in originale o in copia autentica) giusta quanto e' prescritto dall'art. 29; i) quando si tratti di concorsi per posti di maestro elementare, un certificato del R. provveditore agli studi attestante che il candidato insegna nelle pubbliche scuole elementari col grado di ordinario; l) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti; m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati. ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".