Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 ст. 47
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
La scelta del tema per la prova scritta e' rimessa alla commissione esaminatrice. La commissione propone almeno due temi, la mattina del giorno assegnato alla prova. Ammessi quindi nella sala d'esame i concorrenti, quello dei temi proposti estratto a sorte da uno dei concorrenti e' l'argomento della prova. La durata massima di tempo concesso ai candidati per lo svolgimento del tema e' di sei ore dalla dettatura. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".