Regio decreto 24 aprile 1927, n. 677 ст. 21
Per il pagamento delle quote di stipendi, pensioni ed assegni assimilati a favore di terzi per assegnazione giudiziale, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) chiedono, a scadenza, ai municipi dei Comuni in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni alle quali fosse subordinato il pagamento delle quote assegnate.