Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 ст. 3
Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 . Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari. Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' in contraddizione con gli interessi della Nazione.