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Regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 · Regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 — Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti. (028U0929)

Regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 ст. 21

ДействуетОфициальный текст

Prima di modificare la sistemazione, la destinazione o la distribuzione interna dei locali di una nave gia' stazzata, occorre darne avviso all'ufficio di porto. Questo, sempre che siano state eseguite modificazioni che possano avere per effetto di alterare il tonnellaggio, fa procedere alla ristazzatura totale o parziale a spese degli interessati. Se il tonnellaggio risultasse diverso da quello inscritto nell'atto di nazionalita', l'ufficio di porto ritirera' tale documento ed invitera' gli armatori o i proprietari a chiederne uno nuovo. Altrettanto si dovra' fare anche nel caso in cui non sia stato alterato il tonnellaggio, ma la configurazione dello scafo o dell'alberatura siano state mutate in guisa da non corrispondere piu' alle indicazioni dell'atto di nazionalita'.