Regio decreto 27 giugno 1933, n. 919 ст. 2
I terreni passati in proprieta' al Comune, dovranno essere utilizzati in modo da ritrarne possibilmente cespiti costanti o suscettibili di incremento. Il relativo regolamento dovra' essere determinato dall'Amministrazione comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e sara' sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Nel caso di inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale, provvedera' il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.