Regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 ст. 21
La restituzione dei documenti e', di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purche' dichiarino per iscitto, su carta legale, di non avvalersi della facolta' di ricorso contro l'esito dei concorsi.