Regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 ст. 21
((E' in facolta' del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato)) . E' considerato in servizio comandato il personale che ha operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che gli derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.