Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ст. 21
TITOLO II. Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) ((12))
------------ AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".