Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 ст. 33
CAPO VI. Alunni, esami e tasse.
Per i corsi di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell'art. 1 del presente decreto, la misura delle tasse scolastiche e' stabilita dai Consigli di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi. Per i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico le tasse sono fissate nelle seguenti misure: Frequenza per ciascuna classe L. 50 Esame di licenza » 75 Tassa di diploma » 75 Per l'Istituto di tiflologia professionale le tasse sono fissate nelle seguenti misure: Frequenza L. 60 Esame di licenza » 80 Tassa di diploma » 50 Le tasse di diploma saranno devolute all'Erario. Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli Enti pubblici o di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse. Tale esonero comprende la tassa di diploma.