Legge 9 luglio 1908, n. 445 чл. 72
TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale, i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procedera' d'ufficio alla demolizione delle case. Il valore dei materiali andra' a diminuzione della spesa.
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- Legge 9 luglio 1908, n. 445 чл. 151