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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 72

TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.

En vigueurTexte officiel

Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale, i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procedera' d'ufficio alla demolizione delle case. Il valore dei materiali andra' a diminuzione della spesa.