Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 73
TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
Nella costruzione delle case nei nuovi centri dovranno essere osservate le norme costruttive ed igieniche che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.