Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 71
TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, sara' fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti. E' ammessa la facolta' di permutare i lotti. In base ai verbali della consegna delle aree che sara' fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, sara' provveduto gratuitamente, a cura dell'Agenzia delle imposte, alle volture catastali nel termine di tre mesi.