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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 70

TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.

En vigueurTexte officiel

Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'Ufficio del Genio civile compilera' il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato. Il piano regolatore, che avra' valore di piano particolareggiato all'effetto della legge sulle espropriazioni, sara' pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.