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Legge 22 dicembre 1975, n. 685 · Legge 22 dicembre 1975, n. 685 — Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Legge 22 dicembre 1975, n. 685 чл. 21Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

TITOLO II DELLE AUTORIZZAZIONI

В силаОфициален текст

Nell'esercizio delle facolta' previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui al successivo articolo. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, ((osservando le modalita' di cui al successivo articolo 23)) . Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale. (2a)

---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.