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Legge 22 dicembre 1975, n. 685 · Legge 22 dicembre 1975, n. 685 — Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Legge 22 dicembre 1975, n. 685 Art. 21Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

TITOLO II DELLE AUTORIZZAZIONI

En vigueurTexte officiel

Nell'esercizio delle facolta' previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui al successivo articolo. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, ((osservando le modalita' di cui al successivo articolo 23)) . Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale. (2a)

---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.