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Legge 29 aprile 1976, n. 177 · Legge 29 aprile 1976, n. 177 — Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Legge 29 aprile 1976, n. 177 чл. 21Ritenute per il Fondo pensioni

Titolo II PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

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L' articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22 , a decorrere dal 1° gennaio 1976 e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento: 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita'; 2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ; 3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57 ; 4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero".