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Legge 29 aprile 1976, n. 177 · Legge 29 aprile 1976, n. 177 — Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Legge 29 aprile 1976, n. 177 Art. 21Ritenute per il Fondo pensioni

Titolo II PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

En vigueurTexte officiel

L' articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22 , a decorrere dal 1° gennaio 1976 e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento: 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita'; 2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ; 3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57 ; 4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero".