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Legge 27 febbraio 1985, n. 49 · Legge 27 febbraio 1985, n. 49 — Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 чл. 24

Titolo III FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.