Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Art. 24
Titolo III FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo III FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.