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Legge 16 gennaio 2003, n. 3 · Legge 16 gennaio 2003, n. 3 — Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 чл. 49Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina

Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

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1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 , e' differito al 31 luglio 2003.

Nota all'art. 49: - Si riporta di seguito il testo dell' art. 3, comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145 : "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".