Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 49Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 , e' differito al 31 luglio 2003.
Nota all'art. 49: - Si riporta di seguito il testo dell' art. 3, comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145 : "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".