Regio decreto 17 maggio 1908, n. 270 чл. 10
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi senza giustificati motivi.