Regio decreto 17 maggio 1908, n. 270 чл. 11
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) compila il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale; d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; e) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale; f) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; g) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati; h) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento; i) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.