Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 19Partecipazione di terzi all'attivita' degli istituti
Capo III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI
1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attivita' degli istituti. In particolare tale partecipazione puo' assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attivita' degli istituti in generale, nonche' di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi.
2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attivita' degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.
3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredita' nonche' l'acquisto di legati da parte degli istituti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.