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Decreto 27 aprile 1995, n. 392 · Decreto 27 aprile 1995, n. 392 — Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero

Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 12Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti

Capo II ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 , e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all' art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 .

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell' art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , opera in qualita' di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.

Note all'art. 12: - Il testo del comma 2 dell'art. 22 della legge n. 401/1990 e' il seguente: "2. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nonche' la legge 25 agosto 1982, n. 604 , e successive modificazioni". - Il testo del comma 9 dell'art. 19 della legge n. 401/1990 e' il seguente: "9. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non e' inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, puo' continuare, se e' all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982 , e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, e' restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 ". - Il testo dell' art. 16 della legge n. 401/1990 e' il seguente: "Art. 16 (Personale comandato o collocato fuori ruolo). - 1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'art. 5, il Ministero puo' avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato, da universita' e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalita' della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero. 2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all' art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto art. 168".