Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 16Servizi di traduzione
Capo III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI
1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.
2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
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3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l' articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 .
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