Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 15Servizi informativi
Capo III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI
1. Ciascun istituto e' dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.
2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.
3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.