Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 10Attivita' dei direttori e degli addetti
Capo II ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI
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1. I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall' art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 .
2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalita' istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione puo' essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto.
3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attivita' e la rimette al direttore ((, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto)) .
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3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.
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