Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 9Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico
Capo II ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI
1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti e' definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 , e di quanto disposto dall' art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243 , con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all' art. 9 : - Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 243/1993 recita: "In conformita' con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero ivi comprese le iniziative e le attivita' di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 , ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell' art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ".
Verweist auf
- Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 110
- Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 6