Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 7Comitati di collaborazione culturale
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA Capo I PRINCIPI GENERALI
1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell' art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.
2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attivita' degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attivita' degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall' art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 .
Note all'art. 7: - Il testo dell' art. 9 della legge n. 401/1990 e' il seguente: "Art. 9 (Comitati di collaborazione culturale). - 1. Presso gli istituti possono essere costituiti comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attivita' degli istituti stessi. 2. Sono chiamati a far parte dei comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei Paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonche' esponenti qualificati delle comunita' di origine italiana. 3. Le proposte per la costituzione dei comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli istituti e sottoposte all'approvazione delle autorita' diplomatiche competenti per territorio". - Per il testo dell' art. 8 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 3.