Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 62Adeguamento del fondo scorta
TITOLO IV FONDI SCORTA Capo I GESTIONE DEI FONDI SCORTA
1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , e del comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento puo' essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211)) . ((1))
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211)) . ((1))
4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo e' trasferito ad altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto puo' essere modificato con successivo decreto emanato con le medesime modalita'.
------------ AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti abrogazioni decorrono dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.