Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 63Norme generali
TITOLO V CONTRATTI Capo I NORMATIVA CONTRATTUALE
1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere ((si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211)) .
3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni.
Verweist auf
- Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 86