Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 3Ambito territoriale di operativita' degli istituti
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA Capo I PRINCIPI GENERALI
1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalita' previste dall' art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede ((e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401)) .