Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 4Modalita' di svolgimento dell'attivita' istituzionale degli istituti
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA Capo I PRINCIPI GENERALI
1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all' art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una piu' efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.
2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell' art. 8 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 3.