Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 11Rapporti di fine servizio dei direttori
Capo II ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI
1. I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attivita' svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuita' del servizio.