Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 22Integrita' e universalita' del bilancio
TITOLO II GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI Capo I BILANCIO DI PREVISIONE
1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all'art. 20, comma 8.