Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 27Variazioni e storni di bilancio
TITOLO II GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI Capo I BILANCIO DI PREVISIONE
((1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'articolo 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.)) ((1))
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria e sono soggette alla medesima procedura di cui al comma precedente.
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.