Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 28Riscossione della dotazione finanziaria
Capo II ENTRATE
1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la dotazione finanziaria, l'assegnazione e' disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento, il ((Ministero)) degli affari esteri puo' disporre il trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilita' puo' essere utilizzata per istituti di nuova istituzione o per integrazioni agli istituti gia' operanti all'inizio dell'anno sulla base delle esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento. ((1))
2. La dotazione finanziaria e' accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che puo' essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in ((euro)) , il direttore dell'istituto puo' richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui e' tenuto il conto. ((1))
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.