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Decreto 27 aprile 1995, n. 392 · Decreto 27 aprile 1995, n. 392 — Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero

Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 29

Capo II ENTRATE

In KraftAmtlicher Text

Riscossione ((e registrazione)) delle entrate ((1))

1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli usi locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari esigenze locali possono essere consentite solo dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro.

2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma precedente entro la fine di ogni trimestre.

3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, le relative entrate ((possono essere)) incassate dall'ufficio amministrativo e contabile dell'istituto che le versa sul conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito registro entro e non oltre dieci giorni. ((1))

4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per i servizi offerti e' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.

5. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilita' esistenti sul conto sul quale e' depositato il fondo scorta.

6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per le entrate in valuta diversa da quella locale si applicano le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

((6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni:

g) data di effettiva riscossione.))

((1))

------------ AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.