Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 46Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative
TITOLO III GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO DI CULTURA Capo I GESTIONE ECONOMICA
1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalita' della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso puo' essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato.
2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso.