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Decreto 27 aprile 1995, n. 392 · Decreto 27 aprile 1995, n. 392 — Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero

Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 47Convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali

TITOLO III GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO DI CULTURA Capo I GESTIONE ECONOMICA

In KraftAmtlicher Text

1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall' art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 .

2. Gli istituti possono, altresi', concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento. Nota all'art. 47: - Il testo del comma 2 dell'art. 20 della legge n. 401/1990 e' il seguente: "2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attivita': a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana; b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa".