Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 48Spese di rappresentanza degli istituti
TITOLO III GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO DI CULTURA Capo I GESTIONE ECONOMICA
1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stesso se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilita' dei fondi all'uopo stanziati.
2. E' esclusa la possibilita' di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti.