Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 72Pagamenti conseguenti ai contratti
TITOLO V CONTRATTI Capo I NORMATIVA CONTRATTUALE
1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, cosi' come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso ((...)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211)) .