Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 81Entrata in vigore
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento.
2. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, e' effettuata entro cinque anni dalla sua applicazione.