Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 82Responsabilita' e obbligo di denunzia
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilita' contabile e patrimoniale, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, la denunzia e' fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto.