Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 83Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale e' assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione e' limitata agli atti di ordinaria amministrazione.