Decreto 7 novembre 1995, n. 593 Art. 3Limiti di attribuzione dei premi e dei contributi
1. I premi ed i contributi di cui all'art. 1 sono disposti a favore dello stesso beneficiario per non piu' di tre anni nel corso di un decennio e per un ammontare della singola erogazione non superiore di regola al 20 per cento del complessivo stanziamento sul cap. 2692 relativo all'esercizio finanziario di competenza. Tale limite non si applica nei casi in cui nella propria domanda il richiedente prospetti gia' un piano articolato di iniziative da realizzare in un arco di tempo superiore ai tre anni.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati, oltre che nell'ipotesi gia' prevista nel precedente comma, per iniziative di particolare rilievo ((...)) .